Il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste è stato introdotto gradualmente a partire dal 1966 con la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), più tardi inserito nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e infine nel 1985 nella Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS)
Le associazioni possono fare uso del diritto di ricorso solo in casi ben definiti, come:
· - Impianti che sottostanno a un EIA
· - Domande di dissodamento
· - Costruzioni fuori zona edificabile
· - Bonifiche agrarie
· - Ulteriori compiti federali
Il diritto di ricorso non è un diritto di veto. Serve unicamente a far rispettare la legislazione in vigore. A decidere sono sempre le autorità politiche e i giudici dei tribunali.
Aqua Viva, Archäologie Schweiz, Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz, Alpen-Initiative, Equiterre, Greenpeace, Greina-Stiftung, Helvetia Nostra/Fondation Franz Weber, Mountain Wilderness, Naturfreunde Schweiz, Praktischer Umweltschutz Schweiz, Pro Natura, Rheinaubund, SAC-Schweizer Alpenclub, Schweizerische Energie-Stiftung, Schweizerischer Fischerei-Verband, Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung, Schweizer Heimatschutz, Schweizer Wanderwege SAW, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, SVS/BirdLife Schweiz, VCS Schweiz, WWF.